Sez. 2, Sentenza n. 3008 del 13/05/1982 (Rv. 420932 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - MAGGIORI DISTANZE PRESCRITTE DAI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - PREVALENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - MAGGIORI DISTANZE PRESCRITTE DAI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - PREVALENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE.*
La regola posta dall'art. 873 cod. civ., secondo la quale le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non inferiore a metri tre, non trova applicazione se le Disposizioni dei regolamenti edilizi comunali prescrivono una distanza maggiore di quella sopraindicata, e ciò anche quando le norme locali, per la Determinazione della distanza, dispongono che questa debba essere misurata dal confine, restando in quest'ultimo caso inapplicabile anche il criterio della prevenzione. (nella specie, la norma del regolamento edilizio di Vico equense, art. 18 con riferimento all'art. 15, prescrivente la distanza minima di quattro metri dal confine per le costruzioni su aree libere contigue, è stata ritenuta applicabile anche alla zona C del territorio comunale). (Conf 1293/80, mass n 404792; (Conf 618/80, mass n 404013; (Conf 4125/79, mass n 400629; (Conf 2700/79, mass n 399022; (Conf 1434/79, mass n 397755; (Conf 3484/78, mass n 392977; (Conf 2204/76, mass n 381001; (Conf 2492/75, mass n 376402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)