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Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 14/02/2000 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 215508 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Introduzione non autorizzata di armi - Illiceità penale - Assenza di normativa regolamentare - Irrilevanza - Abrogazione delle norme penali ad opera della legge n. 157 del 1992 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215508-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, perché il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 com. 3 lett. F CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 all. F art. 30, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)