Sez. 1, Sentenza n. 1293 del 05/11/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 229985 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Richiesta di parte per la formazione del fascicolo in successiva udienza - Rifiuto del giudice e formazione del fascicolo immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione di sanzioni processuali - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 111 e 24 Cost - Manifesta infondatezza.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento dopo la deliberazione del decreto che dispone il giudizio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 431 e 429 in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., per asserito contrasto con gli art. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono sanzioni processuali per il caso in cui, formulata da una parte la richiesta della fissazione di una nuova udienza in applicazione del primo comma dell'art. 431 citato, il giudice non dia seguito alla stessa e provveda invece immediatamente, in chiusura dell'udienza preliminare e nel contraddittorio tra le parti, alla formazione del fascicolo. Scopo della nuova udienza è infatti quello di favorire e anticipare il più approfondito confronto tra le parti sugli atti spendibili nel dibattimento, ma le parti stesse conservano inalterata la facoltà di proporre ogni relativa questione discutendo in fase dibattimentale le questioni preliminari (art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.), ed il diritto di difesa può dunque completamente dispiegarsi, al proposito, anche quando l'udienza intermedia, sebbene richiesta, non venga celebrata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)