Sez. 2, Sentenza n. 2278 del 19/03/1990 (Rv. 466043 - 01)
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DIFFERENZE DELLE COSE COMPOSTE - NOZIONE.*
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - DIFFERENZE DELLE COSE COMPOSTE - NOZIONE.*
Le pertinenze a norma dell'art. 817 cod. civ. sono le cose che pur essendo destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altra cosa (principale) possono formare oggetto di separati Atti e rapporti giuridici (art. 818). Il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria (diversamente dall'incorporazione) è preso in considerazione dalla legge non come rapporto di connessione materiale o strutturale ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, sicché non è necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad un quid novi, cioè ad una nuova individualità (come avviene nell'incorporazione), né alla configurazione di una nuova utilità diversa dalla somma o anche dalla sintesi dell'utilità fornita dai due beni singolarmente considerati, essendo destinata la pertinenza al servizio o ad ornamento della cosa principale per renderne possibile una migliore utilizzazione o godimento, o per aumentarne il decoro. (Conf 3094/86, mass n 446105; (Conf 2280/82, mass n 420153; (Conf 974/75, mass n 374375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)