Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 27/11/2024 Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287570-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Natura amministrativa - Funzione ripristinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Violazione del "ne bis in idem" convenzionale - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur se disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di sanzione amministrativa con funzione non punitiva, ma ripristinatoria del precedente stato dei luoghi, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, quand'anche non sia stato l'autore dell'abuso, sicché la sua emissione non comporta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte EDU.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)