Sez. 6, Sentenza n. 31873 del 09/05/2017 Ud. (dep. 03/07/2017) Rv. 270852 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sanzione disciplinare per fatto costituente reato - Natura sostanzialmente penale della sanzione - Criteri di valutazione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen., commesso da un detenuto, emessa sul presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la sanzione disciplinare della esclusione dall'attività in comune; in motivazione la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare indicata non potesse essere equiparata alle corrispondenti sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 341 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)