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Sez. L - , Sentenza n. 30323 del 18/12/2017 (Rv. 646555 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela ex art. 18 st.lav. nuova formulazione - Tutela cd. indennitaria cd. debole di cui al comma 6 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646555-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la tutela del lavoratore va individuata nei commi 4 (c.d. tutela reintegratoria attenuata) e 5 (tutela indennitaria forte, con risarcimento dalle 12 alle 24 mensilità) dell’art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, applicabili, rispettivamente, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, ovvero in tutti gli altri casi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, non essendo invece applicabile la tutela prevista dal comma 6 del medesimo articolo (c.d. tutela indennitaria debole, con risarcimento dalle 6 alle 12 mensilità), disposizione che opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura di cui all’art. 7 st.lav. ovvero della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della l. n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)