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Sez. L, Sentenza n. 14021 del 08/07/2016 (Rv. 640434 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Regime sanzionatorio della l. n. 92 del 2012 - Tutela indennitaria - Regola generale - Tutela reintegratoria residuale - Condizioni - Violazione criteri di scelta tra lavoratori con mansioni fungibili - Tutela indennitaria - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla l. n. 92 del 2012 prevede di regola la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)