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Sez. L - , Sentenza n. 19732 del 25/07/2018 (Rv. 649990 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Regime sanzionatorio l. n. 92 del 2012 - Tutela reintegratoria residuale - Violazione criteri di scelta tra lavoratori con mansioni fungibili - Tutela indennitaria - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649990-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, prevede di regola la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)