Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 27/02/1998 (Rv. 513167 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Partecipazione dell'aggiudicatario provvisorio alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 cod. proc. civ. - Condizioni - Presentazione di una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati o obbligo di versamento di una cauzione e di spese in relazione al nuovo prezzo offerto - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio può partecipare alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 cod. proc. civ. senza necessità di presentare una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati e senza obbligo di versamento di una cauzione e di deposito delle spese, in relazione al nuovo prezzo offerto, valendo a tal fine la cauzione già indicata nell'ordinanza che ha disposto la vendita e il deposito già effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)