Sez. 6, Sentenza n. 41283 del 30/09/2004 Ud. (dep. 22/10/2004) Rv. 230116 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - benefici | Sanzioni sostitutive - Divieto all'applicazione in appello - Limiti - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - benefici
Il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per la prima volta nel giudizio di appello, qualora la richiesta non sia stata formulata nei motivi di gravame come specifica censura alla decisione di primo grado che avesse omesso di provvedere, non si estende all'ipotesi in cui la pena irrogata in primo grado sia incompatibile con l'applicazione della misura mentre la riduzione operata dal giudice di appello la riporti entro i limiti che rendono, per la prima volta, possibile tale applicazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)