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Sez. 4, Ordinanza n. 31024 del 10/01/2002 Cc. (dep. 18/09/2002) Rv. 222313 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Sostituzione della pena a norma dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 - Concedibilità d'ufficio - Esclusione - Ratio.
Stato
decisa il 2002-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222313-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere d'ufficio la pena sostitutiva, pur se richiesta dalla parte in sede di giudizio d'appello; a nulla rileva il fatto che trattasi di un beneficio meno consistente della sospensione condizionale della pena che, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il giudice di appello può concedere d'ufficio in quanto l'espressa previsione delle facoltà attribuite tassativamente ex officio al giudice di appello preclude un'applicazione estensiva o analogica della norma in questione e, quindi, un ampliamento, tramite l'interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali specificamente conferiti al medesimo giudice. A ciò si aggiunge la natura eccezionale della disposizione in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)