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Sez. 4, Sentenza n. 6892 del 19/06/1996 Ud. (dep. 06/07/1996) Rv. 205216 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Benefici | Sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 - Concedibilità di ufficio - Potere del giudice di appello - Sussistenza -
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205216-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Benefici

In mancanza di espresso divieto e per in assenza di uno specifico riferimento normativo in senso affermativo, il giudice di appello può concedere di ufficio la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 Legge 24 novembre 1981, n. 689, che consiste sostanzialmente nella scelta di una diversa qualità della sanzione e comporta un beneficio indubbiamente meno consistente della sospensione condizionale della pena espressamente menzionata dall'art. 597, comma quinto, Cod. Proc. Pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)