Sez. 4, Sentenza n. 6526 del 05/05/1995 Ud. (dep. 03/06/1995) Rv. 201708 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Benefici | Sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981 - Concessione di ufficio - Legittimità.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Benefici
In mancanza di divieto espresso, pur in assenza di uno specifico riferimento normativo in senso affermativo, sarebbe del tutto incoerente precludere al giudice di appello la facoltà di concedere d'ufficio la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981, che consiste sostanzialmente nella scelta di in una diversa qualità della sanzione e comporta un beneficio indubbiamente meno consistente della sospensione condizionale della pena, dal momento che l'art. 597 comma quinto cod. proc. pen. conferisce a tale giudice la facoltà di concedere d'ufficio le circostanze attenuanti, la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e di operare, quando occorre, il giudizio di comparizione tra attenuanti e aggravanti. Deve essere perciò annullata la sentenza che non pronunci sul punto sul presupposto di non averne facoltà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)