diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 863 del 26/01/2000 (Rv. 533190 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Inderogabilità dei minimi tariffari "ex lege" n. 340 del 1976 - Pattuizione in deroga - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533190-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La legge 5 maggio 1976 n. 340 (interpretata autenticamente dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, nel senso di limitarne l'applicabilità ai soli rapporti tra privati) stabilendo l'inderogabilità dei minimi tariffari degli ingegneri ed architetti per prestazioni professionali, non comporta la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., nella carenza di una esplicita previsione in tal senso, del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, essendo dettati questi ultimi nell'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali (che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare) e non in quello generale dell'intera collettività che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie. Ne discende la validità del patto in deroga ai minimi tariffari stipulato tra un ingegnere ed un comune, il quale ove si avvalga di un professionista esterno per la redazione di un progetto di una opera pubblica agisce nella veste di soggetto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)