Sez. 4, Sentenza n. 38840 del 22/06/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232418 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Amministrazioni pubbliche - Datore di lavoro - Attribuzione della relativa qualifica - Omissione - Conseguenze - Responsabilità dell'organo di direzione politica - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Nelle amministrazioni pubbliche, sono gli organi di direzione politica che, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, devono procedere (e dovevano farlo, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto) alla individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma primo, lettera b), del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 (nelle persone del dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero del funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solo casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale). La mancata indicazione non può che avere la conseguenza che è l'organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro, e ciò anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (da queste premesse, è stata confermata la sentenza di condanna per un infortunio sul lavoro subito da un operaio del comune pronunciata a carico del sindaco, sul rilievo che questi doveva considerarsi "datore di lavoro", in difetto di un'esplicita designazione del dirigente o del funzionario cui tale qualità dovesse attribuirsi).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 30 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)