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Sez. L, Sentenza n. 4475 del 21/03/2012 (Rv. 621408 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato - Salario di ingresso prolungato - Previsione del contratto collettivo - Invalidità ex art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa al personale autoferrotranviario.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621408-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, di un salario di ingresso (cosiddetto prolungato) in deroga all'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984, in quanto il minore trattamento retributivo si giustifica per la oggettiva delimitazione di carattere temporale e per la finalità di incentivare la stabilizzazione del rapporto. (Principio affermato con specifico riguardo al salario di ingresso prolungato di cui all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri per il periodo 2000/2003).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)