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Sez. 3 - , Sentenza n. 9250 del 11/04/2017 (Rv. 643843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell’avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell’omessa produzione dell’atto di cessione del ramo di azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)