diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6752 del 05/05/2003 (Rv. 562587 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Presupposti - Limiti - Provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Carattere strumentale ed interinale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562587-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria, giacché trattasi di decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonee a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)