diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8773 del 21/07/1992 (Rv. 478270 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Scadenza dei cinque giorni dalla contestazione del fatto - Ritardo nell'adozione del provvedimento per consentire l'effettività del diritto di difesa - Onere del datore di lavoro - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478270-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

L'art. 7, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 (per il quale "in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa") non comporta che, in mancanza di disposizioni della disciplina collettiva idonee ad arricchire le garanzie dell'incolpato al fine di garantirne l'effettività, il datore di lavoro abbia l'onere - eventualmente ritardando l'adozione del provvedimento disciplinare oltre la scadenza del quinto giorno dalla contestazione - di consentire l'effettività del diritto di difesa del lavoratore in relazione alle circostanze del caso concreto (come, nella specie, il maggior tempo necessario per la ricezione da parte del datore di lavoro delle giustificazioni inviategli per posta dal lavoratore entro il quinto giorno dalla contestazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)