Sez. 5, Sentenza n. 8757 del 17/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214888 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina di un terzo difensore senza revoca dei precedenti - Efficacia - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
A norma dell'art. 96 cod. proc. pen. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finché non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)