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Sez. 1, Sentenza n. 5499 del 10/11/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 211879 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Terzo difensore - Nomina - Ammissibilità - Esclusione - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211879-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La nomina di un terzo difensore da parte dell'imputato, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di un formale atto di revoca di precedente nomina, allorché, a seguito di fatti concludenti, si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza, nella quale nessuno dei due difensori originariamente nominati aveva mai svolto attività difensive, mentre al "terzo" difensore era stato notificato l'avviso di fissazione di una precedente udienza, rinviata perché lo stesso aveva eccepito il mancato rispetto del termine di comparizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)