Sez. L, Sentenza n. 2699 del 21/02/2003 (Rv. 560659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento in epoca posteriore alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario - Ammissibilità ex sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1989, n. 355, il requisito di cui alla lettera B) dell'art. 9 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - della sussistenza nel quinquennio (precedente la domanda, secondo il testo originario della norma)di almeno cinquantadue (e, successivamente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, di almeno centocinquantasei) contributi settimanali - può perfezionarsi, sempre con concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)