Sez. 3, Sentenza n. 9289 del 09/07/2001 (Rv. 548015 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
Il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità -, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)