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Sez. 3, Sentenza n. 9289 del 09/07/2001 (Rv. 548015 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Stato
decisa il 2001-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548015-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità -, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)