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Sez. 5, Sentenza n. 6787 del 05/05/2003 (Rv. 562628 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Fattispecie relativa a ricorrente difettante della qualità di obbligato per il pagamento dell'INVIM relativa a scioglimento di società personale con assegnazione dei relativi beni immobili.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562628-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità, - salvo che, sul punto non si sia formato il giudicato (in applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto della qualità di soggetto passivo del rapporto giuridico d'imposta INVIM nei confronti di un socio di società in accomandita semplice, che - a seguito dello scioglimento della società - aveva ricevuto in assegnazione alcuni beni immobili ed era risultato destinatario, assieme all'altro socio ed alla società, di un avviso di accertamento a fini INVIM, impugnato davanti alle Commissioni Tributarie, in ordine alla sola determinazione del valore accertato, ma non anche riguardo all'<an> dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)