diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1081 del 05/02/1997 (Rv. 502213 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Termine quinquennale - Portata - Regola dell'interruzione ad effetto istantaneo - Operatività.
Stato
decisa il 1997-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502213-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

A norma dell'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)