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Sez. L, Sentenza n. 378 del 17/01/1983 (Rv. 425193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato, requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art. 35 con riferimento all'organizzazione territoriale dell'impresa in unità produttive e cioè a ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti ovvero all'intera impresa che occupi nello stesso comune più di quindici dipendenti, senza, pertanto, che sia necessario che il numero complessivo di costoro sia superiore a trentacinque unità, così come previsto dall'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Conf 3564/81, mass n 414175; (Conf 5058/78, mass n 394815).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)