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Sez. L, Sentenza n. 4393 del 02/07/1988 (Rv. 459372 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - UNITÀ PRODUTTIVA CON PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI IN IMPRESA CON NON PIÙ DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459372-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - UNITÀ PRODUTTIVA CON PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI IN IMPRESA CON NON PIÙ DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*

L'appartenenza del lavoratore licenziato ad un'unità produttiva con più di quindici (in agricoltura con più cinque) dipendenti consente l'applicabilità della tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche se l'impresa non abbia complessivamente più di trentacinque dipendenti come richiesto dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966. (V 378/87, mass n 425193; (V 3910/85, mass n 441490; (V 3208/84, mass n 435250; (V 5058/78, mass n 394815; (Conf 200/84, mass n 432456).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)