Sez. L, Sentenza n. 5686 del 09/06/1998 (Rv. 516242 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Calcolo della pensione di anzianità col sistema cosiddetto "retributivo" - Determinazione delle retribuzioni per i periodi anteriori al 1968 - Ricorso alla tabella "C" di cui all'art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968 - Necessità - Incompatibilità del ricorso alla tabella "C" col sistema di rivalutazione previsto dall'art. 3 comma undicesimo legge n. 297 del 1982 - Sussistenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia con il metodo cosiddetto "retributivo" di cui all'art. 3 legge n. 297 del 1982, per i periodi anteriori al 1968 (allorché non sussisteva l'obbligo a carico dei datori di lavoro di denunciare all'INPS le retribuzioni corrisposte) la retribuzione si determina a norma dell'art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968, utilizzando la tabella "C" allegata al citato decreto; il ricorso alla suddetta tabella serve unicamente a determinare le retribuzioni da imputare contabilmente all'anno cui si riferiscono i contributi versati, e pertanto non può configurarsi come alternativo alla rivalutazione della retribuzione media settimanale di ciascun anno prevista dal citato art. 3 legge n. 297 del 1982, con la conseguenza che anche le retribuzioni medie settimanali desunte dalle retribuzioni indicate dalla tabella "C" vanno rivalutate ai sensi del comma undicesimo art. 3 legge citata.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)