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Sez. L, Sentenza n. 15879 del 14/08/2004 (Rv. 575723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri di calcolo - Retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968 - Rivalutazione ai fini della liquidazione ex art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 - Criteri - Indice ISTAT del 1968 - Necessità - Indice ISTAT dell'anno di percezione della retribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - integrata ma non modificata nei valori monetari dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del decreto - legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1981, n. 537 - indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondente alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso; ne consegue che, nell'applicazione della rivalutazione della media della retribuzione settimanale, prevista dall'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 all. E, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 all. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)