Sez. 1, Sentenza n. 357 del 23/01/1990 (Rv. 464925 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI CRITICI DI STIMA - MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - RIVALUTAZIONE - PRESUNZIONE DI COLPA - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI CRITICI DI STIMA - MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - RIVALUTAZIONE - PRESUNZIONE DI COLPA - DECORRENZA.*
Con riguardo all'inadempimento dell'espropriante, in ordine alla maggiore indennità, che risulti dovuta, in esito al giudizio d'opposizione, rispetto a quella fissata in Sede amministrativa, la presunzione di colpa, anche agli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., per il caso in cui detta maggiore liquidazione discenda dalla sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dei criteri di legge vigenti all'epoca della stima amministrativa (nella specie, i criteri degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385), sussiste solo per il periodo successivo alla pronuncia d'incostituzionalità, atteso che, per il periodo precedente, il comportamento dell'espropriante medesimo, in quanto vincolato alla norma in vigore, difetta dei requisiti soggettivi del fatto illecito. (V 806/89, mass n 461825; (V 3545/88, mass n 458868; (V 2249/87, mass n 451476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)