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Sez. L, Sentenza n. 8702 del 26/06/2000 (Rv. 538057 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione preventiva - Indicazione della sanzione astrattamente applicabile - NecessitĂ  - Condizione - Fattispecie relativa al c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore, il principio della preventiva contestazione impone al datore di lavoro solo la definizione dei fatti, da descrivere nella loro oggettivitĂ  materiale, e non anche la contestuale menzione delle sanzioni disciplinari astrattamente applicabili, salvo che la contrattazione collettiva non ne imponga il richiamo (nella specie, la S.C. ha annullato sul punto la sentenza di merito che, in relazione all'art. 58 del c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito, aveva ritenuto necessaria l'indicazione della sanzione, pur avendo ravvisato che la disposizione contrattuale riportava l'elenco delle sanzioni ma non quello degli illeciti da sanzionare).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)