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Sez. L, Sentenza n. 624 del 23/01/1998 (Rv. 511856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previa contestazione dell'addebito - Necessaria specificità - Condizioni - Idoneità della contestazione a consentire al lavoratore una puntuale difesa - Sufficienza - Certezza dei fatti addebitati - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa; ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)