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Sez. L, Sentenza n. 2045 del 25/02/1998 (Rv. 513008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione degli addebiti - Specificità - Data del fatto contestato - Necessità - Esclusione - Limiti - Sicura individuazione del fatto contestato indipendentemente dalla mancanza di data - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La specificità della contestazione degli addebiti prescritta per il licenziamento disciplinare dall'art. 7 legge n. 300 del 1970 non richiede necessariamente che venga specificata la data della inadempienza, quando il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare il fatto addebitatogli e di difendersi compiutamente in relazione ad esso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)