Sez. 5, Sentenza n. 23555 del 03/11/2006 (Rv. 594951 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Soprattassa - Natura sanzionatoria - Differenza dagli interessi - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
Anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), la soprattassa ha natura sanzionatoria ed è, infatti, soggetta a riduzioni ed esimenti (art. 48, commi 1, 3, 4 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972), a differenza degli interessi, i quali, anche a volere distinguere gli interessi legali da quelli moratori, sono in ogni caso accessori del tributo (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto che il pagamento della soprattassa avesse sanato l'inadempimento del contribuente, con assorbimento degli interessi moratori).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)