Sez. 1, Sentenza n. 2376 del 03/03/2000 (Rv. 534535 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Scioglimento della società - Procedimento formale di liquidazione - Facoltatività - Altri modi di liquidazione - Accordo dei soci - Ricorso al giudice - Ammissibilità - Portata.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)