Sez. 1, Sentenza n. 3671 del 14/03/2001 (Rv. 544736 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE | Morte di un socio - Eredi - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Diritto alla liquidazione della quota - Sussistenza - Diritto a chiedere o partecipare alla liquidazione della società - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE
Nelle società di persone (nella specie: società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga; pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione, che, nella società di persone, è facoltativa, potendo i soci sostituirla con altre modalità di estinzione o chiedere al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare e avere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)