Sez. L, Sentenza n. 12366 del 05/12/1997 (Rv. 510750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca del licenziamento - Possibilità di richiedere in giudizio, in luogo della reintegrazione, l'indennità sostitutiva - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il lavoratore, il cui licenziamento disciplinare sia stato revocato dal datore di lavoro, può immediatamente richiedere in giudizio, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)