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Sez. L, Sentenza n. 2640 del 09/07/1976 (Rv. 381425 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NATURA - ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZE - PROCURA CONFERITA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE MEDESIMA - FORMA - DISCIPLINA EX ARTT 1324 E 1392 COD CIV - INAPPLICABILITA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO - PROCURA DI UN ISCRITTO AD UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE - FORMA - LIBERA.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381425-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NATURA - ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZE - PROCURA CONFERITA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE MEDESIMA - FORMA - DISCIPLINA EX ARTT 1324 E 1392 COD CIV - INAPPLICABILITA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO - PROCURA DI UN ISCRITTO AD UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE - FORMA - LIBERA.*

L'atto di Costituzione in mora e un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di 'Atti unilaterali fra vivi a contenuto patrimonialè, di cui all'art 1324 cod civ, riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Pertanto, la Forma scritta, prevista per la Costituzione in mora (art 1219 cod civ), non puo ritenersi prescritta anche per la procura conferita per il compimento della Costituzione medesima, non operando, in tale ipotesi, il principio fissato dagli artt 1324 e 1392 cod civ. ne consegue che un'associazione sindacale puo essere investita con qualsiasi Forma del potere di compiere, in nome e per conto di un proprio inscritto, atto interruttivo della prescrizione di credito di lavoro, ai sensi dell'art 2943 quarto comma cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)