Sez. L, Sentenza n. 959 del 24/02/1978 (Rv. 390290 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NATURA - ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZE - PROCURA CONFERITA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE MEDESIMA - FORMA - DISCIPLINA EX ARTT 1324 E 1392 COD CIV - INAPPLICABILITA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO - FORMA - LIBERA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NATURA - ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO - CONSEGUENZE - PROCURA CONFERITA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE MEDESIMA - FORMA - DISCIPLINA EX ARTT 1324 E 1392 COD CIV - INAPPLICABILITA - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DI UN CREDITO DI LAVORO - FORMA - LIBERA.*
L'atto di Costituzione in mora e un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di 'Atti unilateralì tra vivi a contenuto patrimonialè di cui all'art 1324 cod civ, riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Pertanto, la Forma scritta, prevista per la Costituzione in mora dell'art 1219 cod civ, non puo ritenersi prescritta anche per la procura conferita per il compimento della Costituzione medesima, non operando, in tale ipotesi, il principio fissato dagli artt 1324 e 1392 cod civ. conseguentemente il potere di compiere un atto interruttivo della prescrizione di un credito di lavoro, a sensi dell'art 2943, quarto comma, cod civ, puo essere conferito dall'interessato con assoluta liberta di forme. (Conf 2640/76, mass n 381425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)