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Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 15/09/1978 (Rv. 393767 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - CONFERIMENTO DELLA PROCURA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DA ELEMENTI PRESUNTIVI - CONFERIMENTO DELLA PROCURA DA PARTE DI ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393767-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - CONFERIMENTO DELLA PROCURA PER IL COMPIMENTO DELLA COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DA ELEMENTI PRESUNTIVI - CONFERIMENTO DELLA PROCURA DA PARTE DI ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*

La necessita della Forma scritta per l'atto di Costituzione in mora del debitore (art 1219 cod civ), anche al fine dell'interruzione della prescrizione (art 2943 quarto comma cod civ), non implica che con la stessa Forma debba essere conferita la procura a compiere la Costituzione in mora, atteso che, non vertendosi in materia di Atti contrattuali od Atti unilaterali a contenuto patrimoniale, non sono ad essa procura applicabili i principi di cui agli artt 1324 e 1392 cod civ. ne consegue che l'indicata procura puo essere validamente conferita verbalmente, e che la sua esistenza puo essere desunta anche da elementi presuntivi, rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui il creditore rappresentato sia un ente pubblico (nella specie, INAM), in considerazione del fatto che le norme che impongono la Forma scritta, per la manifestazione della volonta di detti enti anche negli Atti di diritto privato, si riferiscono agli Atti che comportino assunzione di obbligazioni, o vincoli contrattuali, e non sono estensibili a quelli che siano diretti ad un risultato favorevole, nell'ambito di una doverosa attivita di ordinaria amministrazione. (V 2640/76, mass n 381425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)