Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 24/11/1980 (Rv. 409968 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NATURA - DISCIPLINA RELATIVA AI NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI - INAPPLICABILITA - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE (PRESUNZIONE DI CONOSCENZA) - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NATURA - DISCIPLINA RELATIVA AI NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI - INAPPLICABILITA - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE (PRESUNZIONE DI CONOSCENZA) - INAPPLICABILITA.*
L'atto di Costituzione in mora e un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di 'Atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimonialè di cui all'art 1324 cod civ, riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Conseguentemente sono ad esso inapplicabili le regole relative ai negozi giuridici patrimoniali, tra le quali quella dettata dall'art 1335 cod civ in tema di presunzione di conoscenza della proposta, dell'accettazione, della loro revoca e delle altre dichiarazioni recettizie. (V 6355/79, mass n 403083; (V 4144/78, mass n 393767; (V 959/78, mass n 390290; (V 2640/76, mass n 381425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)