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Sez. U, Sentenza n. 3336 del 20/04/1990 (Rv. 466767 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE DIPENDENTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466767-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE DIPENDENTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 8 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961 (reso esecutivo con d.P.R. n. 2083 del 1962), i dipendenti dei quartieri generali alleati in Italia rientrano nella categoria del "personale a statuto locale") alla giurisdizione del giudice italiano, quando sussistano le condizioni stabilite dal consiglio Atlantico con decisione del 10 febbraio 1954, e cioè siano remunerati in base alle tariffe salariali della NATO e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente nell'ambito dell'attività istituzionale dei quartieri medesimi, mentre non è richiesto, quale ulteriore requisito, il difetto della cittadinanza italiana (requisito negativo prescritto unicamente per il cosiddetto elemento civile al seguito di forze armate, secondo la previsione dell'art. 1 n. 1 lett. B della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955, e dell'art. 3 lett. B del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, ratificato con legge 30 novembre 1955 n. 1338). Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla controversia inerente a selezione per l'assegnazione di un posto di "assistente del consulente legale", trattandosi di controversia che è relativa alla Costituzione di un rapporto di lavoro a statuto internazionale ed è attribuita alla cognizione del "NATO appeals board". (Conf 1109/89, mass n 462039; (Conf 6100/87, mass n 454434).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)