Sez. U, Sentenza n. 6100 del 13/07/1987 (Rv. 454434 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO -QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REMUNERAZIONE IN BASE ALLE TARIFFE SALARIALI DELLA NATO - DESTINAZIONE AD INCARICHI AMMINISTRATIVI A CARATTERE PERMANENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEI QUARTIERI MEDESIMI - NECESSITÀ - CITTADINANZA ITALIANA DEI DETTI DIPENDENTI - ADEGUATEZZA O MENO DELLA TUTELA ASSICURATA DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI STRANIERI - IRRILEVANZA - DINIEGO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA NEL CONCORSO DELLE CONDIZIONI INDICATE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI DI NATURA LEGALE - ININFLUENZA.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO -QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REMUNERAZIONE IN BASE ALLE TARIFFE SALARIALI DELLA NATO - DESTINAZIONE AD INCARICHI AMMINISTRATIVI A CARATTERE PERMANENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEI QUARTIERI MEDESIMI - NECESSITÀ - CITTADINANZA ITALIANA DEI DETTI DIPENDENTI - ADEGUATEZZA O MENO DELLA TUTELA ASSICURATA DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI STRANIERI - IRRILEVANZA - DINIEGO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA NEL CONCORSO DELLE CONDIZIONI INDICATE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI DI NATURA LEGALE - ININFLUENZA.*
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo bilaterale stipulato a Parigi il 26 luglio 1961 tra il comando supremo alleato in Europa ed il governo italiano (reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 e non in contrasto con i principi posti dal protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, ratificato con legge 30 novembre 1955 n. 1338), i dipendenti civili dei quartieri generali alleati in Italia rientrano nel personale "a statuto internazionale", sottratto alla giurisdizione italiana, alla duplice condizione che siano remunerati in base alle tariffe salariali della NATO e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi, a carattere permanente, nell'ambito delle attività istituzionali dei quartieri medesimi, mentre resta irrilevante che detti dipendenti siano cittadini italiani, così come è ininfluente, ai fini del difetto di giurisdizione del giudice italiano ogni questione circa la adeguatezza della tutela assicurata dagli organi giurisdizionali stranieri cui è devoluta la cognizione del rapporto d'impiego ("NATO appeals board"). Nel concorso delle indicate condizioni la giurisdizione italiana deve essere negata anche quando si tratti di prestazioni legali, non essendo incompatibile, con la disciplina professionale degli avvocati e procuratori, l'inserimento di dette prestazioni in un rapporto di lavoro subordinato. (V 1920/84, mass n 433993; (V 1966/80, mass n 405597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)