Sez. U, Sentenza n. 1109 del 01/03/1989 (Rv. 462039 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - DIPENDENTI CIVILI DEI QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - DIPENDENTI CIVILI DEI QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 8 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 agosto 1962 n. 2083, il quale si conforma alla disciplina del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, ratificato con legge 30 novembre 1955 n. 1338, i dipendenti civili dei quartieri generali alleati in Italia rientrano nella categoria del "personale a statuto internazionale", sottratto alla giurisdizione del giudice italiano (a differenza del "personale a statuto locale"), quando sussistano le condizioni stabilite dal consiglio Atlantico con decisione del 10 febbraio 1954, e, cioè, se siano remunerati in base alle tariffe salariali della NATO e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente nell'ambito dell'attività istituzionale dei quartieri medesimi, mentre non è richiesto, quale ulteriore requisito, il difetto di cittadinanza italiana (requisito prescritto unicamente per il cosiddetto "elemento civile" al seguito di forze armate, secondo la previsione dell'art. 1 n. 1 lett. A della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955 n. 1335, e dell'art. 3 n. 1 lett. B del citato protocollo di Parigi del 1952). In applicazione della suddetta norma, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla controversia inerente a prestazioni lavorative subordinate di "assistente del consulente legale militare", con remunerazione ragguagliata alle menzionate tariffe NATO, controversia che spetta alla cognizione del "NATO appeals board", avente natura di organo giurisdizionale), restando irrilevante che tali prestazioni siano svolte da un avvocato esercente la professione forense, in considerazione della compatibilità di detto rapporto d'impiego con l'attività professionale. (V 6100/87, mass n 454434; (V 1966/80, mass n 405597).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/08/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)