Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 06/03/1980 (Rv. 405065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - COMPUTO DEL TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - COMPUTO DEL TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Ai fini della tempestivita del ricorso per Cassazione occorre tenere conto, per la Determinazione del termine annuale di cui allo art 327 cod proc civ, anche della sospensione, prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 762, del decorso dei termini processuali nel periodo feriale, pertanto, detto termine va computato non calcolando i giorni compresi fra l'1 agosto ed il 15 settembre dell'anno in cui la sentenza impugnata e stata pubblicata. (V 5066/78, mass n 394825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 762 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)