Sez. 3, Sentenza n. 2456 del 07/04/1983 (Rv. 427323 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'entrata in vigore, nel corso del giudizio di legittimità, della legge n. 176 del 1978 (modificativa delle condizioni soggettive necessarie a norma dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 per ottenere la cessazione della proroga legale, nel senso di richiedere altresì che il concedente ed il locatore sia o sia stato coltivatore diretto "negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni") comporta la cessazione con rinvio della sentenza di appello che ha pronunziato sulla richiesta di ripresa del fondo agricolo in base alla precedente normativa e ciò al fine del compimento da parte del giudice di rinvio di quella indagine di merito, circa la sussistenza o meno degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge sopravvenuta, che, risolvendosi in un accertamento di fatto è istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. (Conf 2825/82, mass n 420694; (Conf 2768/82, mass n 420642; (Conf 2035/82, mass n 419897).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)