Sez. L, Sentenza n. 2035 del 02/04/1982 (Rv. 419897 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - REQUISITI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI TALE NATURA SUCCESSIVAMENTE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - FUNZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - REQUISITI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA DI TALE NATURA SUCCESSIVAMENTE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - FUNZIONE.*
In tema di cessazione della proroga legale dell'affitto dei fondi rustici, la norma di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, modificando il d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, ha stabilito l'ulteriore requisito, per aver diritto alla cessazione della proroga legale, che il concedente, oltre che essere stato coltivatore diretto, abbia esercitato per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Di conseguenza tale norma, ove sopravvenga alla decisione impugnata, in cui manchi un accertamento di tale nuovo requisito, comporta la Cassazione della predetta sentenza con rinvio alla stessa Sezione specializzata agraria, per l'espletamento della relativa indagine. (Conf 3794/81, mass n 414427; (Conf 5990/80, mass n 409767; (Conf 95/79, mass n 396100).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)