Sez. 1, Sentenza n. 9605 del 09/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166517 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - DECIDIBILITÀ IN CAMERA DI CONSIGLIO - DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - DECIDIBILITÀ IN CAMERA DI CONSIGLIO - DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA - CONDANNA ALLA SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
Qualora il ricorso della parte privata possa essere dichiarato inammissibile in camera di consiglio, e non si rinvenga alcuna ragione, nemmeno di economia processuale, idonea a farlo discutere in pubblica udienza, e tuttavia si verifichi una simile eventualità, non si applica al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all'art. 549 cod. proc. pen.. (nella specie, il ricorrente non aveva presentato i motivi). (V mass n 158622; (V mass n 164775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)