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Sez. 6, Sentenza n. 1841 del 22/11/1984 Ud. (dep. 23/02/1985) Rv. 168022 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168022-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA IN PUBBLICA UDIENZA - POSSIBILITÀ DI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile per tardiva presentazione, l'imputato va condannato soltanto al pagamento delle spese processuali e non anche della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, poiché non può essere a lui ascritta la celebrazione di un dibattimento che si sarebbe potuto evitare con declaratoria in camera di consiglio. (V mass n 900101; (Conf mass n 164775; (Conf mass n 159337; (Conf mass n 158622; (Conf mass n 158292; (Conf mass n 158080; (Conf mass n 157517; (Conf mass n 155987; (contra mass n 157052; (contra mass n 149867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)